CON.AR.T.  
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Sede Legale:
Via di Tressanti, 13
71121 FOGGIA
Tel.: (0881) 775579

E-mail: info@conartfoggia.it
  Come Associarsi

REGOLAMENTO INTERNO

PRIMA PARTE

 

Premessa
  1. Il presente regolamento interno:
  • è stato approvato dall’assemblea dei soci del Con.Ar.T. in data 28/02/2003 ai sensi dell’art. 6 della Legge n° 142 del 03-04-2001 ed entra in vigore dal giorno 01/03/2003.
  • Potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci del Con.Ar.T..
  • Esso verrà depositato entro 30 gg. dall’approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro.
  1. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutti i soci del Con.Ar.T..
  2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonchè agli accordi collettivi in quanto applicabili.
  3. Si precisa che a seguire per semplicità la società sarà chiamata “Consorzio” ed i soci saranno chiamati  “consorziati”.
Articolo 1 – Tipologia di socio
  1. I soci della cooperativa:
  1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla     definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
  2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte  strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
  3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
  4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
  1. Tra consorziato e Consorzio  potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:
  1. formativo, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo;
  2. autonomo;
  3. in qualità di artigiano a titolo principale potranno attivare con il Consorzio di produzione e lavoro, un rapporto di lavoro del tipo di assunzione e distribuzione lavori;
  4. professionale;
  5. di collaborazione coordinata e continuativa;
  6. è inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purchè compatibile con lo status di socio.
  1. Il Con.Ar.T. provvederà entro 15 gg. dall’approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di rapporto in essere se non si verificano variazioni ovvero a definire un nuovo rapporto di lavoro.

Articolo 2 – Normativa applicabile ai soci non subordinati

  1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 47 comma 1 lett. c-bis Dpr 917/1986, si applicano le seguenti disposizioni:
  • ai fini fiscali l’articolo 48-bis comma 1, Dpr 917/1986;
  • ai fini previdenziali ed assistenziali, l’art. 2 comma 26, Legge 335/1995 e successive modifiche;
  • ai fini dell’assicurazione Inail, l’art. 5 Dlgs 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.

  1. Il contratto di lavoro dei soci artigiani è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 443/1985 e dalla Legge 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini dell’inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrato in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
  2. La società cooperativa consortile si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La società cooperativa consortile applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto.
  3. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti, sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità della Consorzio.

Articolo 3 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

  1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità ed alla qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dal Consorzio, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
  2. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente l’Assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
  3. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i consorziati.
  4. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile distribuire eventuali utili. Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

Articolo 4 – Distribuzione del lavoro

  1. Il consorzio provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa  distribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità. La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste dei committenti o del lavoro.
  2. Premesso che l’art. 14 dello statuto consortile testualmente recita: “Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2, avvalendosi di una organizzazione appositamente predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di UFFICIO che ha la sua sede presso quella del consorzio.
  3. Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno svolte dal consorzio in nome proprio, ma solo in nome e per conto di tutti o di alcuni consorziati, secondo se all’operazione sono interessati tutti o solo alcuni consorziati, e a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta avranno rivolto per iscritto. Il Consorzio garantisce l’adempimento di tali obblighi e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato nell’art. 2615 c.c.. Comunque,  nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure fornendo adeguata cauzione, o in altro modo idoneo, eventualmente sancito dal Regolamento, circa l’adempimento da parte degli stessi delle corrispettive obbligazioni che assumono verso il Consorzio.”

  4. L’ammissione al lavoro verrà comunicata al socio, che vi dovrà aderire a norma dell’art. 1 della Legge 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. In caso di contratto di tipo subordinato, qualora fosse previsto, saranno indicati tutti gli elementi previsti dal Dlgs. 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia. Ai fini dell’assunzione e distribuzione lavori, il consorzio istituirà apposite schede che dovranno    essere compilate e sottoscritte dai soci che dichiarino di essere disponibili ad assumere lavori che venissero loro affidati dal consorzio. Dette schede che dovranno contenere le dichiarazioni circa l’assunzione di responsabilità e quant’altro richiesto dai dettami del già citato art. 14 dello Statuto. Le schede saranno vagliate dal Consiglio di Amministrazione, il quale, istituirà apposito elenco. Il socio inoltre è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Dlgs. 675/1996 (norme sulla privacy).
  5. I requisiti per l’inclusione in detto elenco sono principalmente:
  • iscrizione all’Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 25 Luglio 1956 n. 860, che all’art. 2 testualmente recita, ai fini della individuazione della impresa artigiana:”che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare.” Ove nascessero dubbi circa la reale professionalità del titolare, il Consiglio  di Amministrazione potrà disporre accertamenti d’ufficio;
  • imprese rientranti nella piccola industria, così come definite dal C.I.P.I con deliberazione dell’11 giugno 1979, site nella provincia di Foggia;
  • imprese di soci sovventori così come previsto dall’art. 4 dello statuto consortile.

Alle aziende inserite nel già citato elenco saranno affidati i lavori di:

  • manutenzione
  • riparazioni e/o prestazioni di servizi
  • produzione e/o costruzione
  • ristrutturazione e/o ammodernamento di beni.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci.
Ogni consorziato ha diritto di criticare l’operato del Consorzio motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E’ fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.
A quanto sopra sancito può derogarsi, a giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione, ove per particolari prestazioni sia necessario o solo opportuno il ricorso a ditte iscritte nell’apposito Elenco della Camera di Commercio, ove al Consorzio venissero richieste opere di completamento per le quali non vi siano prestatori d’opera iscritti nell’elenco consortile.

  1. Assunto che le richieste di lavoro possono pervenire al Consorzio da parte di terzi o quale affidamento diretto o quale richiesta di partecipazione a gare di appalto, in entrambi i casi l’Ufficio Tecnico del Consorzio, al quale viene demandato il compito di coordinamento e di direzione dei lavori, provvederà ad informare le ditte del settore iscritte nell’Elenco, perché formulino preventivi od offerte, accertando preventivamente che le ditte invitate siano:
  • in regola con il pagamento dei contributi associativi;
  • che dispongano di attrezzature adeguate per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
  • che abbiano assolto con puntualità e regolarità eventuali precedenti affidamenti;
  • che non abbiano in corso altri affidamenti di notevole entità;
  • che siano professionalmente ed economicamente in grado di assolvere all’impegno.

I lavori potranno essere ripartiti tra i soci o per migliore offerta o per rotazione. In ogni caso è ammessa la partecipazione e la collaborazione di più ditte nell’ambito dello stesso lavoro. Ove la prestazione richieda una specifica specializzazione professionale, o che presenti delle condizioni che richiedano particolare valutazione che consigli di derogare dalla normale procedura, spetta al Consiglio di Amministrazione, sentiti i Tecnici, di procedere alla individuazione della ditta o delle ditte da interpellare. Costituisce motivo di esclusione dall’invito il caso in cui la ditta associata concorra in nome proprio per lo stesso lavoro.

  1. Costituiscono giusta causa di esclusione dall’elenco i casi in cui:
  • Il consorziato che venga meno agli obblighi previsti dall’art. 3 dello statuto;
  • Il consorziato che conosca l’offerta del consorzio ne approfitti per aggiudicarsi il lavoro o si adoperi in favore di terzi;
  • Il socio che si renda inadempiente nei confronti degli impegni assunti, causando danni alla collettività consortile.
  • >Nel caso di rapporto non subordinato l’attività deve essere svolta dal socio in libertà senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro. Il socio deve comunque essere obbligato a coordinare la propria attività con quella della società, partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, informazione, aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività. I consorziati inoltre sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività e dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa assegnata.

Resta ferma la facoltà al Consiglio di Amministrazione deliberare l’esclusione dall’elenco soci, qualora, l’inadempienza del pagamento del contributo annuale giunga alle 3(tre) annualità consecutive.
Vagliata caso per caso la gravità dell’inadempienza, il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito ai provvedimenti da adottare, non esclusa la esclusione a mente dell’art. 6 dello statuto.

  1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento Interno o delle deliberazioni degli organi sociali, dopo aver portato a conoscenza il Consiglio di Amministrazione, potrà applicare le seguenti penalità:
  • Minima Euro 25.82
  • Massima Euro 51.65

A mente del disposto dell’art. 15 dello Statuto, in casi particolarmente gravi o di recidiva, i minimi ed i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.
Il socio-consorziato impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per  la positiva conclusione del lavoro.

  1. Obblighi del Consorzio:
  • il versamento dell’eventuale cauzione dovuta per l’adesione alle gare spetta al Consorzio;
  • nel momento dell’aggiudicazione dei lavori e dell’affidamento degli stessi alla ditta consorziata, si stipula un contratto di subappalto tra il Consorzio e la materiale esecutrice dell’opera;
  • il Consorzio attraverso i suoi servizi tecnici ha diritto a controllare lo svolgimento dei lavori  e di verificarne a proprie spese lo stato; nel caso di un accertamento di una esecuzione non conforme alle condizioni stabilite dal contratto, secondo la regola d’arte, il Consorzio può fissare un congruo termine entro il quale il consorziato esecutore deve correggere ogni difformità. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni;
  • se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare delle variazioni al progetto le parti (Consorzio e Ente) possono trovare un accordo  e conseguentemente, il Consorzio deve determinare le variazioni dei prezzi e delle eventuali modalità contrattuali;
  • il Consorzio sull’importo dei lavori appaltati trattiene il 5% (cinque per cento) di cui bisogna tenerne conto in sede di formulazione dell’offerta;
  • il Consorzio provvederà al pagamento della ditta esecutrice subito dopo l’erogazione di acconti o saldi da parte dell’ Ente appaltante.
  1. Nella formulazione dell’offerta la ditta deve sentire il parere del Tecnico dell’Ufficio Gare di Appalto e concordare con questi i criteri delle proposta. Nessuna operazione che comporti l’assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all’operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell’operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad esso relativo, oppure fornendo adeguata cauzione bancarie o assicurativa pari al 10% (dieci per cento) dell’importo lavori. La ditta inoltre dovrà fornire apposita dichiarazione che è allegata al presente regolamento sotto la lettera “A”.
  2. Premesso che per tutti i lavori in linea generale debbono essere effettuati gli scorpori per categoria, pur tuttavia considerato che per i lavori di manutenzione si potrebbe evidenziare la necessità di accorpamento di più categorie diverse, in tal caso, ai fini della designazione della ditta, sarà data prelazione a quelle del settore prevalente. Per la valutazione dei lavori, il Tecnico si potrà avvalere ove lo ritenga opportuno, delle collaborazioni di esperti, soci artigiani del Consorzio, ai quali potrà richiedere anche la partecipazione a sopralluoghi ai fini della migliore formulazione dell’offerta consortile
  3. Sulla base dei capitolati d’appalto, nelle diverse forme esistenti e secondo i settori, l’ufficio tecnico procederà alle offerte ed ai preventivi di lavoro, aggiungendo a questi un’aliquota che si individuerà quale, assistenza tecnica e amministrativa, che ovviamente si identifica nella direzione dei lavori e nei rapporti con il committente. Detta aliquota varierà secondo l’importo dei lavori, come si evince dalla tabella allegata. Tutti i lavori comunque affidati, direttamente o indirettamente dal consorzio a ditte, soci e/o professionisti è assoggettata al 5% (cinque per cento). In alternativa si stabilisce che per determinati appalti ed in situazioni particolari i tecnici vengano assoggettati a contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ad hoc per l’occasione sempre nel rispetto delle normative vigenti.

per lavori di gare di appalto

  • fino a Euro 51.645,69 annue 2%;
  • da Euro 51.645,69 a Euro 258.228,45 annue 1.5%;
  • da Euro 258.228,45 a Euro 516.456,90 annue 1%;
  • da Euro 516.456,90 annue 0.25%.

Detti emolumenti saranno contabilizzati entro il 31/12 di ogni anno. Il saldo degli emolumenti, detratti gli acconti, avverrà entro il 10/01 dell’anno successivo.

  1. E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione destinare alcuni locali del palazzetto sociale a terzi che svolgono attività professionali e/o commerciali, la cui attività possa creare beneficio in termini di servizi alla collettività consortile. Tale affidamento dovrà essere vincolato da appositi contratti di comodato e/o locazione. E’ sotto inteso che i terzi, conduttori dei locali, abbiano piena libertà nell’uso dei locali ad essi affidati e delle parti comuni dell’edificio. Sarà loro obbligo tenere i locali in perfetto stato d’uso provvedendo nella ordinaria manutenzione. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento a quanto previsto nel Codice Civile. In riferimento all’uso del locale “SALONE”, prettamente destinato a sala conferenze e corsi, è data ampia facoltà al Consiglio di Amministrazione, di concedere l’utilizzo a soci o anche a terzi ad uso gratuito, qualora, ne ricorrano gli estremi di utilità sociale, o attraverso corrispettivo, quantificabile con apposito tariffario approvato e deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che potrà quando ritenuto necessario, essere aggiornato.

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Per associarti scarica i seguenti file e consegnali allo sportello CON.AR.T.:

Download Allegato "A";
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